Statuto

Statuto dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG)

(ultima modifica: luglio 2019)

Capo I – Finalità, Sede e Patrimonio

Art. 1
È costituita una Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA GESTIONALE con lo scopo di:
a) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli studi in Ingegneria Economico-Gestionale presso le Università Italiane;
b) favorire lo sviluppo ed il coordinamento delle ricerche nel settore;
c) favorire la diffusione delle informazioni, l’incontro e la cooperazione degli studiosi nel settore, anche tramite l’organizzazione di convegni, la pubblicazione di testi e di riviste periodiche;
d) promuovere i collegamenti internazionali fra gli studiosi italiani e colleghi di Università e Centri di Ricerca all’estero.
L’Associazione si dota di un Codice Etico che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci e osservato dai suoi membri.

Art. 2
L’Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali ed estere e con Associazioni internazionali che si propongono fini analoghi o che operino nello stesso campo.

Art. 3
La sede legale dell’Associazione è in Padova, Lungargine del Piovego 1, presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova. Tutte le domande, richieste e notificazioni rivolte all’Associazione devono essere indirizzate, a pena di inefficacia, alla sede legale.

Art. 4
Le entrate dell’Associazione sono costituite dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative, anche editoriali, dell’Associazione; da donazioni e contributi pubblici e privati.

Capo II – Soci

Art. 5
Sono soci dell’Associazione:
a) i soci “ordinari”;
b) i soci “aggregati”;
c) i soci “emeriti”.
I soci “ordinari” si articolano in soci ordinari di diritto e soci ordinari non di diritto.
Possono essere soci ordinari di diritto tutti e soli i docenti e i ricercatori di ruolo di materie afferenti al S.S.D. ING-IND/35 “Ingegneria Economico-Gestionale”.
Possono essere soci ordinari non di diritto i docenti e gli studiosi di altre aree disciplinari interessati al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
I soci “aggregati” sono soci temporanei dell’Associazione – con durata annuale e rinnovabile – che, senza diritto di voto nelle Assemblee, sostengono l’Associazione e partecipano alle sue attività. Essi possono articolarsi in specifiche categorie che il Consiglio Direttivo voglia istituire, con propria delibera o a mezzo regolamento approvato.
I soci emeriti sono soci ordinari di diritto non più in servizio, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dell’Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota annuale di cui all’Art. 7 e possono partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci. La qualifica di socio emerito si acquisisce previa richiesta al Consiglio Direttivo, la cui decisione è presa con maggioranza dei due terzi dei membri. Sono automaticamente accettate le richieste di soci che in passato hanno rivestito la carica di Presidente dell’Associazione.

Art. 6
Per assumere la qualità di socio, occorre farne domanda all’Associazione. L’accettazione delle domande dei soci ordinari di diritto è automatica. L’accettazione delle domande dei soci ordinari non di diritto e dei soci aggregati deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base della presentazione motivata di due soci ordinari. La deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare ai membri dell’Associazione l’avvenuta accettazione dei nuovi soci.

Art. 7
I soci devono versare le quote annuali stabilite per ciascuna categoria e non saranno ammessi alla partecipazione delle attività dell’AiIG se non in regola con il pagamento delle quote.

Art. 8
I soci assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto dell’Associazione, oltre l’obbligo di versare il contributo annuo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo e di rispettare il Codice Etico.

Art. 9
Si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal 1° gennaio successivo; esse non esonerano dal pagamento delle quote scadute e di quelle relative all’anno in corso.
Decade dall’appartenenza all’Associazione il socio moroso per due anni consecutivi.
È escluso dall’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con la maggioranza di due terzi dei membri, il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia reso indegno di appartenervi in relazione a quanto definito nel regolamento.
I soci ordinari di diritto non più afferenti al S.S.D. ING-IND/35 possono, su loro richiesta, rimanere nell’Associazione come soci ordinari non di diritto.

 

Capo III – Organi dell´Associazione

Art. 10
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e i Vice Presidenti;
d) i Revisori dei Conti;
e) il Segretario;
f) la Commissione Etica, come prevista dal Codice Etico.

Art. 11
L´Assemblea
L’Assemblea è costituita – ai fini dell’assunzione di delibere – da tutti i soci ordinari, che hanno pari diritto al voto.
L’Assemblea – alle cui sedute sono di norma invitati dal Presidente a partecipare, pur senza diritto di voto, anche i soci aggregati ed emeriti – è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e tutte le volte che lo richiedono almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto. Ciascun socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ciascun partecipante all’assemblea non può cumulare più di una delega di altri soci.
Spetta all’Assemblea:
– nominare il Consiglio Direttivo;
– definire la linea di attività dell’Associazione;
– approvare il Codice Etico, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto;
– approvare i rendiconti finanziari annuali.
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 30 settembre di ogni anno.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero massimo di 13 membri, 10 dei quali vengono eletti dall’Assemblea nel rispetto del primo comma dell’articolo 13 e sulla base delle seguenti norme:
– i membri devono essere scelti tra i soci ordinari nominati tali da almeno 4 anni;
– almeno 3 dei 10 membri non devono aver fatto parte del Consiglio Direttivo precedente.
– Il presidente uscente dell’Associazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Due membri possono essere cooptati dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto; questi due membri possono essere scelti fra tutti i soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo:
– elegge, nel suo seno, il Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti, dei quali definisce compiti e deleghe;
– può deliberare la costituzione di un comitato di consulenza al Consiglio Direttivo, nominato secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo ed eventualmente articolato in specifiche categorie, anche con lo scopo di valorizzare le potenzialità degli apporti dei soci aggregati;
– propone le linee di attività dell’Associazione;
– traduce operativamente le linee di attività definite dall’Assemblea;
– definisce, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, il regolamento dell’Associazione;
– delibera l’eventuale costituzione di Sezioni per specifiche attività (coordinamento ricerche, congressi, pubblicazioni, etc.) definendone con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto il regolamento di finanziamento e designandone contestualmente il responsabile;
– nomina un Segretario Tesoriere tra i propri Associati;
– designa il coordinatore ed i membri della Commissione Etica, a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri;
– determina le quote annuali associative;
– tiene aggiornato il libro dei Soci;
– delibera sull’ammissione e sull’espulsione degli Associati con la maggioranza dei 2/3 dei membri degli aventi diritto;
– predispone i rendiconti finanziari da sottoporre all’Assemblea;
– può interpellare i soci emeriti a supporto di attività specifiche laddove la loro esperienza sia ritenuta importante;
– stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, quando non diversamente specificato, decide a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità di voti risulta determinante il voto del Presidente.
La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può essere estesa, senza diritto di voto, ad altri soci, su proposta del Presidente e previa verifica, all’inizio della seduta, dell’approvazione della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13
Durata delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.
Il Presidente dura in carica due anni e non può essere rieletto il biennio successivo.

Art. 14
Il Presidente

Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione, presiede le riunioni dei suoi organi collegiali ed esegue i deliberati del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente più anziano o il componente più anziano in termini accademici supplisce il Presidente in caso di suo impedimento e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

Art. 15
Il Segretario

Il Segretario dirige l’Ufficio di segreteria, e in particolare tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere; istruisce i lavori di tutti gli organi dell’Associazione; predispone i bilanci e collabora con il Comitato organizzativo locale e nazionale in occasione dei convegni regionali e locali.
La carica di Segretario è incompatibile con altre cariche in seno all’Associazione, nonché con quelle di componente del CNR o del CUN. Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è automatica, salva contraria deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 16
I Revisori dei conti

L’Assemblea, in coincidenza con la nomina del Consiglio Direttivo, nomina un collegio di revisori composto da tre membri eletti tra i propri soci, non appartenenti ad altri organismi dell’Associazione.
Il Collegio resta in carica per un biennio e si esprime sul rendiconto finanziario, verificando il rispetto dei principi contabili e delle norme statutarie.

 

Capo IV – Modifiche di Statuto e Procedure

Art. 17
Il presente statuto può essere modificato con due terzi dei voti, anche con delega, dei presenti in Assemblea regolarmente convocata, purché i voti corrispondano ad almeno la metà più uno degli aventi diritto.
Le proposte di modifica debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo e da questi fatte pervenire per iscritto ai soci almeno 30 giorni prima della riunione dell’Assemblea.
Proposte di modifica possono essere inserite all’ordine del giorno con almeno 10 firme di soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale o via posta elettronica.

Art. 18
Salvo le indicazioni specificatamente contenute nello Statuto le procedure di convocazione, di validità della costituzione e di votazione dei vari organi dell’Associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo mediante regolamenti che entrano immediatamente in vigore.